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Sez. 5, Sentenza n. 20487 del 06/09/2013 (Rv. 628113 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazioni triangolari - Prova dell'avvenuta consegna delle merci all'ufficio di destinazione - Attestazione di pubbliche amministrazioni secondo le leggi doganali - Necessità - Sussistenza - Idoneità di documentazione privata - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628113-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In tema di recupero di IVA per esportazioni al di fuori dei confini comunitari non dimostrate, la destinazione della merce all'esportazione, nelle cessioni di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (a cura o nome dei cedenti, per le operazioni triangolari) deve essere provata dalla documentazione doganale; in assenza di questa, non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità, tale prova può essere fornita con ogni mezzo che abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, come ricavabile, ai sensi dell'art. 346 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dalla disciplina doganale stessa; ne consegue l'inidoneità, ai predetti fini, di documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)