Sez. 5, Sentenza n. 15971 del 11/07/2014 (Rv. 632235 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni "triangolari" - Requisiti - Prova - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
In tema di IVA, le operazioni "triangolari", per l'esenzione d`imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si caratterizzano per la presenza di un cedente nazionale, di un cessionario nazionale o dell'Unione europea e di un terzo destinatario della merce, residente fuori dal territorio dell'Unione Europea, con necessità che i soggetti partecipanti all'operazione siano effettivamente tre in senso numerico-fisico e non con riguardo alla loro qualificazione giuridico-territoriale. Inoltre, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni interne in vista del trasporto a cessionario estero. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso l'esenzione poiché il cessionario comunitario aveva rivenduto la merce ad altre due società, una francese e l'altra svizzera, prima del trasporto, fuori dal territorio dell'Unione europea, in Egitto, al destinatario finale all'estero).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)