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Sez. L, Sentenza n. 446 del 25/01/1990 (Rv. 464984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - IMPRESA DESTINATARIA EX ART. 35 STATUTO DEI LAVORATORI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - IMPRESA DESTINATARIA EX ART. 35 STATUTO DEI LAVORATORI - NOZIONE.*

Con riguardo ai presupposti di fatto per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del posto di lavoro (art. 18 dello statuto dei lavoratori), la nozione di impresa - alla quale il successivo art. 35 condiziona l'applicabilità della speciale tutela suddetta - comprende soltanto le attività produttive esplicate ed organizzate ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., per le forme commerciali ed industriali, e dell'art. 2135 cod. civ. per quelle agricole; pertanto, tale tutela è applicabile ai dipendenti di datori di lavoro che abbiano la qualità di imprenditori per il fatto di svolgere un'attività organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi, idonea a soddisfare bisogni altrui e diretta al perseguimento di un lucro, restando invece esclusi i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori (nella specie: l'associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali), cioè che svolgano altre forme di attività non organizzate ai fini produttivi, né comunque abbiano, ancorché in via strumentale, una prevalente attività imprenditoriale. (V 1613/88, mass n 457655; (V 2028/88, mass n 457900).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)