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Sez. L, Sentenza n. 1613 del 15/02/1988 (Rv. 457655 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LAVORO ESATTORIALE - STABILITÀ DEL RAPPORTO - ART. 13 ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LAVORATORE ADDETTO AD UN'UNITÀ PRODUTTIVA CON NON PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457655-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LAVORO ESATTORIALE - STABILITÀ DEL RAPPORTO - ART. 13 ST. LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LAVORATORE ADDETTO AD UN'UNITÀ PRODUTTIVA CON NON PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla disciplina legislativa del lavoro esattoriale, che in presenza di determinati requisiti di iscrizione al fondo di previdenza assicura ai lavoratori la stabilità del rapporto, salvo che non ricorrano le cause di recesso tassativamente stabilite, trova applicazione - in caso di licenziamento illegittimo - la disposizione dell'art. 18 stat. Lavoratori sulla reintegra del lavoratore, stante la forza espansiva di tale norma, sempre che siano integrati i requisiti dimensionali in generale previsti dall'art. 35 stat. Lavoratori. Pertanto la disposizione suddetta non è applicabile nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un'unità produttiva in cui siano occupati non più di quindici dipendenti. (V 85/86, mass n 443736; (V 405/82, mass n 418112).*

Riferimenti normativi: DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)