Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03/07/2008 (Rv. 605007 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Decreto ingiuntivo richiesto per una frazione soltanto del credito - Effetti - Vincolo di giudicato nel successivo giudizio concernente la residua parte del credito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che sia stato ottenuto dal creditore per una frazione soltanto del suo credito, non produce alcun effetto di giudicato (né interno, trattandosi di diverso processo, né esterno od implicito, vertendosi non in tema di rapporto presupposto bensì di "altra porzione" del medesimo rapporto obbligatorio) nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito (e ciò a prescindere dalla qualificazione in termini di legittimità o meno della condotta consistente nell'azionare separatamente più frazioni del medesimo credito). Ne consegue che al debitore convenuto nel giudizio ordinario non è inibito eccepire la falsità della propria sottoscrizione sui documenti comprovanti il credito azionato, a nulla rilevando che sulla base dei medesimi documenti sia stato precedentemente emesso un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)