Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 29/03/1989 (Rv. 462324 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - FRAZIONAMENTO DEL SUOLO A FINI EDIFICATORI E VENDITA DI LOTTI DI TERRENO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE - INSUSSISTENZA - NULLITÀ DEGLI ATTI DI VENDITA - ESCLUSIONE.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - FRAZIONAMENTO DEL SUOLO A FINI EDIFICATORI E VENDITA DI LOTTI DI TERRENO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE - INSUSSISTENZA - NULLITÀ DEGLI ATTI DI VENDITA - ESCLUSIONE.*
La lottizzazione, secondo la nozione desumibile dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge-ponte) si concreta nella utilizzazione del suolo che preveda la costruzione di una pluralità di edifici con scopi residenziali, turistici o industriali con la contemporanea predisposizione delle necessarie opere di urbanizzazione, secondo un programmato insediamento abitativo. Il semplice frazionamento del suolo a fini edificatori e la vendita di lotti di terreno implica un'attività ben diversa da quella di lottizzazione che, di conseguenza, non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della citata legge n. 765 del 1967, che prevede la nullità degli Atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale, ove risulti che l'acquirente fosse a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata. (Conf 3710/85, mass n 441290).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)