Sez. 3, Sentenza n. 3710 del 20/06/1985 (Rv. 441290 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - VENDITA DI UN TERRENO FACENTE PARTE DI UNA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - OMESSA CONOSCENZA DI TALE ABUSIVITÀ DA PARTE DEL COMPRATORE - INVALIDITÀ EX ART. 31 DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - VENDITA DI UN TERRENO FACENTE PARTE DI UNA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - OMESSA CONOSCENZA DI TALE ABUSIVITÀ DA PARTE DEL COMPRATORE - INVALIDITÀ EX ART. 31 DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - ESCLUSIONE.*
L'Invalidità dell'atto traslativo di un terreno, contemplata dall'art. 31 quarto comma della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (nel testo fissato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765) per il caso in cui esso faccia parte di una lottizzazione non autorizzata, e della cui abusività l'acquirente non sia a conoscenza, riguarda la lottizzazione in senso stretto, la quale presuppone, fra l'altro, che si tratti di fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani. Nel difetto di tale presupposto, pertanto, la compravendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma. (V 739/83, mass n 425484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)