Sez. 3 - , Sentenza n. 14915 del 08/06/2018 (Rv. 649054 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Inadempimento nel termine stabilito - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per "factum principis" - Esonero da responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa ("factum principis") sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il debitore liberato in seguito all'impugnazione e al conseguente annullamento dell'illegittima revoca dell'autorizzazione all'espletamento dell'attività dedotta in contratto, sebbene del prevedibile "factum principis" egli fosse stato reso edotto già prima della stipulazione - sulla base di una nota con cui la P.A. gli aveva dato formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo - e, nonostante ciò, non avesse posto in essere alcuna preventiva attività volta a scongiurare l'emissione del provvedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)