Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 28/11/1998 (Rv. 521205 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Inadempimento nel termine stabilito - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per "factum principis" - Esonero da responsabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di obbligo contrattuale assunto dalla P.A.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa ("factum principis") sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. In particolare, ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da una pubblica amministrazione, l'impossibilità di adempiere connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse va pur sempre apprezzata, anche in relazione all'esercizio di potestà pubblicistiche, alla stregua dell'obbligo della stessa amministrazione di tenere motivatamente presente la esistenza della convenzione contrattuale di fronte ai sopravvenuti interessi pubblici. (In applicazione del riferito principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto esente da responsabilità per inadempimento - a causa della impossibilità della prestazione connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse - un Comune che, dopo essersi obbligato, nell'esercizio di un'attività di carattere privatistico, a ricostruire a proprie spese un locale adibito ad autorimessa di proprietà dei ricorrenti, demolito in sede di esecuzione di un'opera pubblica, pur non risultando compreso nella procedura di esproprio, aveva poi allegato, a giustificazione della mancata ricostruzione, la sopravvenuta normativa urbanistica, che aveva disposto la assoluta inedificabilità della zona "de qua". Il S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la decisione, siccome basata solo sulla inammissibilità di un sindacato sulla volontà dell'ente in sede di formazione del Regolamento edilizio in quanto esercizio di un pubblico potere discrezionale, in assenza dell'apprezzamento, ai fini della valutazione della sussistenza della colpa in capo al Comune, anche della singolare prossimità dell'intervento dello strumento urbanistico rispetto all'assunzione dell'obbligo privatistico in esame, e, quindi, della ragionevole prevedibilità, all'atto di detta assunzione, della futura emanazione del provvedimento amministrativo di cui si tratta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)