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Sez. 2, Ordinanza n. 17545 del 03/06/2026 (Rv. 678605-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE | Inadempimento - Non imputabilità - Factum principis - Provvedimento amministrativo ragionevolmente prevedibile - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678605-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE

In materia d'inadempimento contrattuale, il debitore non può invocare il factum principis quale causa di impossibilità non imputabile della prestazione, ove il provvedimento dell'autorità amministrativa impeditivo dell'adempimento fosse solo ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, in caso di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, la specificazione, nel contratto preliminare di acquisto di una cucina su misura, della necessaria autorizzazione della planimetria del vano da parte delle autorità preposte, implicasse la consapevolezza del promissario acquirente dell'esito non certo del provvedimento amministrativo).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)