Sez. 1, Sentenza n. 3043 del 15/03/1993 (Rv. 481393 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decadenza dall'impugnazione - Sospensione | Atto di impugnazione - Notifica - Procuratore destinatario - Necessità di reperire il suo nuovo recapito - Impugnazione - Termini - Sospensione o interruzione - Ammissibilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decadenza dall'impugnazione - Sospensione
I termini per l'impugnazione delle sentenze (art. 325 cod. proc. civ.), qualificati "perentori" dall'art. 326 cod. proc. civ., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more ha trasferito altrove il proprio studio, trattandosi di evento non imprevedibile e comunque posto a carico dell'impugnante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)