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Sez. L, Sentenza n. 1148 del 17/01/2013 (Rv. 624809 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Illegittimità del contratto di fornitura - Conseguenze - Illegittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo - Instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione - Conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624809-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di lavoro interinale, la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. 368 del 2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l'utilizzatore ed il lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 3, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10, Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)