Sez. 2, Sentenza n. 5393 del 02/06/1999 (Rv. 526975 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nuovo difensore - Nomina nel corso di giudizio - In aggiunta o in sostituzione del precedente - Procura a margine di atto difensivo diverso da quelli ex art. 83 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La norma dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. si applica solo alla nomina del primo difensore nel corso del giudizio e quindi la nomina di un nuovo difensore in sostituzione o anche in aggiunta di quello già nominato può essere effettuata su un atto diverso da quelli indicati nella norma citata, purché ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rituale la nomina di un secondo difensore mediante procura a margine di un atto difensivo depositato in udienza, a prescindere dalla contestabilità della denominazione dell'atto stesso quale "comparsa di costituzione e risposta").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)