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Sez. 2, Sentenza n. 10065 del 16/11/1996 (Rv. 500599 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nuovo difensore - Nomina nel corso del giudizio - Procura - Apposizione su un atto processuale diverso da quelli di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500599-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

L'elencazione tassativa degli atti sui quali può essere conferita a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale, non anche il successivo svolgimento del processo con la conseguenza che la nomina di un nuovo difensore può essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83 comma 3, purché non sia dubbia o contestata la volontà della parte di conferire il nuovo mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)