Sez. 1, Sentenza n. 2697 del 08/03/1995 (Rv. 490980 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nuovo difensore - Nomina nel corso del giudizio - Procura - Apposizione su atto processuale diverso da quelli di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In tema di procura alle liti, la disciplina stabilita dall'art. 83 cod. proc. civ. si applica solo per la nomina del primo difensore. Pertanto, nel caso in cui, nel corso del giudizio, venga nominato un nuovo difensore in sostituzione di quello indicato nell'atto introduttivo della lite, la procura può essere apposta anche su un atto processuale diverso da quelli tassativamente elencati nella citata norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)