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Sez. L, Sentenza n. 4612 del 14/07/1981 (Rv. 415328 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - RECIPROCHE CONCESSIONI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415328-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - RECIPROCHE CONCESSIONI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Le reciproche concessioni che, a norma dell'art 1695 cod civ, caratterizzano il negozio transattivo - e che devono sussistere anche ove questo venga stipulato in Sede di conciliazione giudiziale vanno intese con riferimento alla posizione assunta dalle parti e non solo nella lite in atto, ma anche in vista di una controversia che possa sorgere tra loro e che esse intendano prevenire, collegando tali posizioni alle reciproche pretese e contestazioni, e non gia ai diritti effettivamente spettanti secondo obiettive considerazioni di legge. L'indagine del giudice del merito sulla natura transattiva, secondo questi criteri, di una determinata convenzione nonche sulla portata della medesima, risolvendosi in un apprezzamento di mero fatto, non e censurabile in Sede di legittimita ove sia sorretta da logica e adeguata motivazione e non violi i principi di ermeneutica contrattuale. (V 2483/80, mass n 406216; (Conf 854/79, mass n 397029).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1695

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)