Sez. 3, Sentenza n. 854 del 07/02/1979 (Rv. 397029 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONI RECIPROCHE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONI RECIPROCHE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di transazione, le "reciproche concessioni", cui si riferisce il primo comma dell'art 1965 cod civ, debbono intendersi in relazione alle posizioni assunte dalle parti non solo nella lite in atto, ma anche in vista di una controversia che possa sorgere tra loro e che esse intendono prevenire. Tali posizioni vanno intese in relazione alle reciproche pretese e contestazioni e non gia in relazione ai diritti effettivamente ad essi spettanti, secondo la considerazione obiettiva della legge. (V 1157/72, mass n 357604; (V 787/71, mass n 350619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)