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Sez. 2, Sentenza n. 3176 del 27/06/1978 (Rv. 392637 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA RIPARTIZIONE FRA TUTTI I CONDOMINI - LIMITI - DANNI ASCRIVIBILI AD UNO OD ALCUNI DEI CONDOMINI - SPESE DI RIPRISTINO - ONERE DEI RESPONSABILI - RIPARTIZIONE PROVVISORIA FRA TUTTI I CONDOMINI - LICEITA.*
Stato
decisa il 1978-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392637-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA RIPARTIZIONE FRA TUTTI I CONDOMINI - LIMITI - DANNI ASCRIVIBILI AD UNO OD ALCUNI DEI CONDOMINI - SPESE DI RIPRISTINO - ONERE DEI RESPONSABILI - RIPARTIZIONE PROVVISORIA FRA TUTTI I CONDOMINI - LICEITA.*

In tema di condominio negli edifici, il principio in base al quale i criteri di ripartizione fra tutti i condomini delle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni, ovvero alla ricostruzione di esse, dettati dagli artt 1123 e 1128 cod civ, non sono applicabili con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussistendo in tale ipotesi l'Obbligo dei responsabili di assumere il relativo Onere, non osta a che, anche in questo caso, ove la attribuzione delle responsabilita non sia evidente, e comporti accertamenti ed indagini, l'assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione delle parti comuni perite o sulla riparazione di quelle danneggiate, abbia il potere di ripartire provvisoriamente le relative spese, secondo i criteri previsti dalle menzionate norme, lasciando salvo ogni diritto del singolo o del condominio nei confronti di coloro che risulteranno responsabili. (V 1663/74, mass n 369844; (V 296/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)