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Sez. 1, Sentenza n. 393 del 26/01/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 201097 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In luogo di cura | Condizioni di salute che non consentono le cure in stato di detenzione - Esigenze di tutela della collettività - Efficacia preclusiva all'adozione della suddetta misura in luogo della custodia in carcere - Esclusione - Fattispecie: infermità mentale.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201097-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In luogo di cura

In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l'adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell'indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. (Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 73 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 73 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)