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Sez. 5, Sentenza n. 26589 del 09/04/2014 Cc. (dep. 19/06/2014) Rv. 262559 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Precedente rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in luogo di cura - Preclusione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262559-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

Non costituisce preclusione all'applicazione provvisoria di misura di sicurezza il rigetto, non impugnato, della richiesta di applicazione della misura cautelare in luogo di cura, attesa la diversità dei presupposti per l'adozione dei due provvedimenti, posto che il primo implica una prognosi positiva sull'irrogazione della misura di sicurezza all'esito del giudizio, mentre il secondo trova la sua giustificazione nelle specifiche esigenze indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., contemperate ai sensi dell'art. 286 cod. proc. pen. con la condizione di infermità mentale dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)