Sez. 1, Sentenza n. 451 del 22/10/1982 Ud. (dep. 21/01/1983) Rv. 157007 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTO APPLICATIVO DELL'ISTITUTO - NUOVI CRITERI DI RAGGUAGLIO - CONSEGUENZE - AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTO APPLICATIVO DELL'ISTITUTO - NUOVI CRITERI DI RAGGUAGLIO - CONSEGUENZE - AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*
La legge 24 novembre 1981 n. 689, modificando, con l'art. 101, il testo dell'art. 135 cod. pen., e, quindi, il calcolo del ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, ha modificato anche l'istituto della sospensione condizionale della pena. Infatti, rapportando un giorno di pena detentiva ad una somma di danaro maggiore di quella precedentemente prevista, ha ampliato le possibilità di godimento del beneficio nel caso in cui alla pena detentiva sia congiunta la pena pecuniaria. (V mass n 154316).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)