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Sez. 3, Sentenza n. 10466 del 05/10/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161562 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PENA PECUNIARIA AGGIUNTA A PENA DETENTIVA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161562-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PENA PECUNIARIA AGGIUNTA A PENA DETENTIVA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, cod. pen., in tema di condanne per le quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena, in relazione all'art. 135 stesso codice, in tema di ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 27 terzo comma cost., sull'assunto che, dovendosi tener conto della funzione correttiva della pena pecuniaria e della sempre minore Rilevanza della medesima, la negata concessione del beneficio in esame costituirebbe un trattamento contrario al senso di umanità e non tenderebbe alla rieducazione del condannato, violandone la personalità e la parità con altri cittadini. Escluso, infatti, che la suddetta interpretazione dell'art. 135 cod. pen. crei una disparità di trattamento tra i cittadini, posto che detta norma si applica nello stesso modo a tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni, va osservato che il criterio dettato dall'art. 135 cod. pen., consiste in una mera operazione aritmetica, che il legislatore ha suggerito per determinare, nel libero Esercizio dei suoi poteri di politica criminale, il limite per la concessione del beneficio né si può sostenere, per la minore Rilevanza della pena pecuniaria, che il legislatore medesimo ne abbia negato la funzione correttiva. (V mass n 145878; (V mass n 147149; (V mass n 148417; (V mass n 154952; (V mass n 158602; (V mass n 154316; (V mass n 157007).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 13, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)