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Sez. 5 - , Sentenza n. 19710 del 18/03/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275921 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Termine quinquennale - Data del passaggio in giudicato della sentenza - Decorrenza in caso di ricorso per Cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275921-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO

Il termine quinquennale per l'estinzione del delitto oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente commesso un nuovo reato entro il quinquennio dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e non essendosi ancora estinto il precedente delitto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che ne aveva tenuto conto ai fini della recidiva reiterata infraquinquennale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)