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Sez. 4, Sentenza n. 14640 del 09/03/2001 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 219577 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza - Termine - Decorrenza - Inizio - Annullamento parziale con rinvio di sentenza di applicazione della pena limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219577-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO

L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e pertanto il relativo termine non inizia a decorrere nel caso di annullamento parziale con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, di sentenza di applicazione della pena limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)