Sez. 2, Sentenza n. 26721 del 26/04/2023 Ud. (dep. 20/06/2023) Rv. 284768 - 02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Motivi di appello - Deduzione relativa alla valutazione operata dal primo giudice in tema di recidiva - Ricorso per cassazione - Possibilità di dedurre per la prima volta l’insussistenza dei presupposti della recidiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a recidiva erroneamente applicata dai giudici di merito, per essersi i reati oggetto delle precedenti sentenze estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.).
Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)