Sez. L - , Sentenza n. 16856 del 07/08/2020 (Rv. 658582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro - Generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Criteri ex art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale. (Nella specie, relativa a recesso intimato ex art. 2 del d.m. 21 aprile 2011, previsto nell'ipotesi di cessione degli impianti di distribuzione del gas ad altra impresa e passaggio diretto alle dipendenze della subentrante, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta tra più lavoratori appartenenti alla "quota parte del personale adibiti a funzioni centrali di supporto" e occupati in posizione di piena fungibilità).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 28 com. 6, DM min. SEC 21/04/2011 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)