Sez. L, Sentenza n. 6667 del 09/05/2002 (Rv. 554271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Licenziamenti individuali plurimi per riduzione di personale - Scelta dei lavoratori - Obbligo di correttezza e buona fede - Riferimento ai criteri normativi in tema di licenziamenti collettivi - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE
Nelle ipotesi di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale, il datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare deve ispirare la sua condotta ai principi di correttezza e buona fede; pertanto, pur non avendo l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991, può fare ad essi ricorso, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)