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Sez. 3, Sentenza n. 1790 del 17/06/1974 (Rv. 369978 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - EFFETTI - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369978-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - EFFETTI - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - CONDIZIONI.*

Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la Costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art 1207 cod civ nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno (propter moram) e di rimborso delle spese. Tra gli effetti della mora del creditore non vi e la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettati dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. (V 84'69, mass n 337928).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)