Sez. 5, Sentenza n. 5422 del 17/01/2005 Ud. (dep. 11/02/2005) Rv. 230993 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO | Principio di immutabilità del difensore d'ufficio - Avviso del dibattimento d'appello inviato ad altro difensore nominato d'ufficio - Sostituzione immotivata - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO
Quando l'imputato è assistito da un difensore d'ufficio in primo grado, l'avviso dell'udienza di appello deve essere dato, a pena di nullità, a quest'ultimo e non ad altro difensore d'ufficio nominato in sostituzione del primo senza giustificato motivo; in ogni caso, trattandosi di nullità a regime intermedio essa non è deducibile in cassazione se non risulta che sia stata immediatamente eccepita dal nuovo difensore d'ufficio presente al dibattimento d'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)