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Sez. 6, Sentenza n. 17554 del 26/04/2006 Ud. (dep. 22/05/2006) Rv. 234507 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Sostituzione del difensore d'ufficio solo per giustificato motivo - Inosservanza della disposizione - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234507-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO

L'inosservanza dell'art. 97, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, non dà luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata (ove non intervenga nomina di un difensore di fiducia), dal nuovo difensore d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)