Sez. 1, Sentenza n. 16958 del 23/02/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272603 - 01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97, comma primo, cod. proc. pen. - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)