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Sez. 1, Sentenza n. 6494 del 26/06/1990 (Rv. 468023 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - RELAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI PSICOLOGHI - VALORE PROBATORIO - DIRITTO DI DIFESA DEI GENITORI - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468023-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - RELAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI PSICOLOGHI - VALORE PROBATORIO - DIRITTO DI DIFESA DEI GENITORI - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologhi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria. (Conf 3369/90, mass n 466798; (Conf 4778/87, mass n 453430).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)