Sez. 1, Sentenza n. 3369 del 23/04/1990 (Rv. 466798 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - INFORMAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI - SUFFICIENZA - RISULTANZE - CONTESTAZIONE SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - INFORMAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI - SUFFICIENZA - RISULTANZE - CONTESTAZIONE SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nella disciplina dell'adozione di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184 lo stato di adottabilità può essere pronunciato anche sulla sola base delle informazioni rese dai servizi sociali, stante il carattere sommario e la natura camerale del procedimento, tuttavia nel successivo giudizio di opposizione i genitori hanno diritto di offrire prove contrarie, che non possono essere rifiutate solo perché non idonee a smentire specifici episodi riferiti dagli assistenti sociali, senza che peraltro possa attribuirsi valore decisivo alla eventuale scelta effettuata dal minore. (Conf 4778/87, mass n 453430).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)