diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3131 del 06/11/1971 (Rv. 354473 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO NEGATIVO - OMISSIONE DI ELEVAZIONE DEL CONFLITTO DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - ASSORBIMENTO DELLO ERRORE NEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA PROPOSTO DALLA PARTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354473-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO NEGATIVO - OMISSIONE DI ELEVAZIONE DEL CONFLITTO DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - ASSORBIMENTO DELLO ERRORE NEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA PROPOSTO DALLA PARTE - FATTISPECIE.*

Nelle ipotesi di conflitto negativo di Competenza, l'errore del giudice successivamente adito, il quale invece di elevare conflitto ai sensi dell'art 45 cod proc civ dichiari a sua volta la propria incompetenza, rimane assorbito - in seguito alla proposizione del regolamento di Competenza a cura della parte interessata (alla quale non puo disconoscersi la facolta di denunciare il conflitto) - dall'attivita diretta ad indicare il giudice competente, cui deve istituzionalmente provvedere la Corte di Cassazione. (nella specie la Corte suprema ha dichiarato la Competenza funzionale del pretore per il giudizio sull'opposizione a decreto ingiuntivo e quello del tribunale per lo accertamento di una controversia pregiudiziale). (Conf 920'71, mass n 350828; 4060'68, mass n 337691).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)