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Sez. 1, Sentenza n. 19329 del 21/08/2013 (Rv. 627487 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO | Certificati di deposito al portatore - Perfezionamento del trasferimento - Condizioni - Consegna del titolo - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2013-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627487-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO

In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la consegna del titolo e produce l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)