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Sez. 1, Sentenza n. 18435 del 03/12/2003 (Rv. 568619 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO | Certificati di deposito al portatore - Perfezionamento del trasferimento - Attraverso la consegna - Conseguenze - In tema di onere della prova - Distribuzione.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568619-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO

In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la sola consegna del titolo e opera l'effetto di costituire, in capo all' "accipiens", la legittimazione a riscuotere, indipendentemente dalla prova di una "iusta causa traditionis". Da ciò consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando all'erede del soggetto cui il titolo sia stato rilasciato dall'istituto emittente, il quale eventualmente pretenda la restituzione della somma portata dal titolo, dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificativa della propria pretesa, come, ad esempio, l'acquisto in mala fede da parte del portatore attuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)