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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10242 del 20/06/2012 (Rv. 623093 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Istanza di emersione dal lavoro irregolare - Sospensione ex art. 1 ter, comma 8, della legge n. 102 del 2009 - Espulsioni adottate antecedentemente alla apertura del procedimento di emersione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623093-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di immigrazione, le espulsioni amministrative adottate antecedentemente alla apertura del procedimento di emersione non sono soggette alla sospensione "ex lege" prevista dall'art. 1 ter, comma 8, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, poiché, alla stregua della chiara lettera di questa come della precedente legge 9 ottobre 2002, n. 222, e della evidente "ratio" dell'istituto, la sospensione del potere espulsivo correlata alla procedura di emersione rende invalida l'espulsione in sua pendenza adottata, e non è quindi idonea a determinare l'invalidazione "ex ante" di una espulsione emessa prima ancora che il datore di lavoro presenti la richiesta di emersione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 1 ter CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)