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Sez. L, Sentenza n. 8646 del 23/11/1987 (Rv. 456111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA - CONSEGUENZE - TRASFORMAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN INDIVIDUALE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MEZZI.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA - CONSEGUENZE - TRASFORMAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO IN INDIVIDUALE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MEZZI.*

In materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la mera inosservanza, da parte dell'imprenditore, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare non comporta la trasformazione del licenziamento da collettivo in individuale, ma è fonte soltanto dell'Obbligo di risarcimento dei danni, senza possibilità di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. L'entità di tale danno, che è riducibile, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nel caso di concorso (la cui prova è a carico del debitore che lo eccepisca) del fatto colposo del creditore, può essere determinata, in Mancanza di altri elementi, anche attraverso presunzioni tratte dall'età, dalle capacità professionali del soggetto e dal mercato del lavoro. (V 6401/85, mass n 443480; (Conf 952/85, mass n 439108, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)