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Sez. L, Sentenza n. 6401 del 16/12/1985 (Rv. 443480 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLO ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - MANCATA OSSERVANZA - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DELEGA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLA INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI DA ESTROMETTERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443480-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLO ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - MANCATA OSSERVANZA - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DELEGA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLA INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI DA ESTROMETTERE - IRRILEVANZA.*

In tema di licenziamento collettivo la verifica giudiziale della osservanza dei criteri di scelta prescritti dall'art. 2 dello accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale nel settore dell'industria (accordo reso efficace erga omnes dal DPR n. 1019 del 1960) e quindi l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per la violazione dei medesimi non sono escluse dal fatto che quest'ultimo abbia delegato alle rappresentanze sindacali aziendali la Determinazione dei criteri suddetti e la concreta individuazione dei dipendenti da estromettere dall'azienda, giacché il licenziamento è pur sempre atto dello imprenditore e pertanto è su di lui che ricadono le conseguenze in caso di illegittimità comunque afferenti a tale atto. (V 3923/83, mass n 430434; (V 1098/83, mass n 425883).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)