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Sez. L, Sentenza n. 952 del 07/02/1985 (Rv. 439108 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439108-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONSEGUENZE.*

In materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la mera inosservanza, da parte dell'imprenditore, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare non comporta la trasformazione del licenziamento da collettivo in individuale, ma è fonte soltanto dell'Obbligo di risarcimento dei danni senza possibilità di applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. (V 922/82, mass n 418784; (V 5086/80, mass n 408944).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)