Sez. T, Ordinanza n. 7619 del 30/03/2026 (Rv. 678361-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE | Imposta di donazione - Disconoscimento di agevolazione - Liquidazione da parte dell'Ufficio - Responsabilità del notaio - Esclusione - Natura di imposta complementare. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE
La liquidazione della imposta di donazione da parte dell'Ufficio, a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, non comporta la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)