Sez. T, Sentenza n. 24475 del 03/09/2025 (Rv. 676527-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Disconoscimento di agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto - Conseguente liquidazione dell'imposta di registro - Responsabilità del notaio rogante - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
In caso di liquidazione dell'imposta di registro, da parte dell'Amministrazione, a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che quest'ultima si configura, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo ratione temporis vigente), in relazione al pagamento della sola imposta principale e non già di quella complementare, quale quella in discorso dev'essere qualificata.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 241 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)