diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3456 del 11/02/2021 (Rv. 660654 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Registrazione dell'atto per via telematica - Riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Imposta liquidata - Natura complementare - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660654-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di imposta di registro, la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 dell'atto presentato per via telematica non ha natura di imposta principale (perché non viene effettuata al momento della registrazione) e neppure di imposta suppletiva (perché non è compiuta all'esito della correzione di errori o omissioni dell'Ufficio), essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio rogante, in applicazione dell'art. 57, comma 2, d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto il notaio obbligato al pagamento della maggiore imposta di registro, liquidata a seguito della riqualificazione del patto contenuto nel contratto di mandato da lui rogato, con cui la società mandataria, erogatrice di un finanziamento, era stata autorizzata a iscrivere, a proprio favore, ipoteca sugli immobili di proprietà di mandanti, beneficiari del finanziamento, senza dover richiedere il loro assenso, ritenendo trattarsi in realtà di una condizione sottoposta alla mera volontà del creditore che, ai fini impositivi, è da considerare come non apposta).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)