Sez. 2, Sentenza n. 9040 del 19/04/2006 (Rv. 589548 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Percezione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria - Azione di risoluzione proposta dalla parte promittente acquirente adempiente - Azione di recesso ex art. 1385, secondo comma, cod.civ. proposta in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Diritto di trattenere quanto percepito a titolo di caparra - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Nell'ipotesi di percezione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente (nella specie, il promittente venditore) che abbia agito per la risoluzione del contratto non può in appello mutare la propria linea difensiva dichiarando di esercitare il diritto di recesso e di trattenere a questo titolo quanto ricevuto a titolo di caparra, in quanto la perdurante facoltà di esercitare il recesso ed i diritti ad esso conseguenti presuppone che il contratto dal quale si pretende di recedere esista ancora mentre, qualora sia intervenuta in primo grado - come nella specie - pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto fin dalla scadenza del termine di cui alla diffida con effetti "ex tunc", l'accertata risoluzione "de iure" del contratto, già prodottasi nel termine fissato dalla diffida, esclude che possa ancora recedersi da un contratto già risolto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)