diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7644 del 03/09/1994 (Rv. 487829 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Esecuzione o risoluzione del contratto e risarcimento del danno - Domande proposte dalla parte adempiente - Proposizione in appello della domanda di recesso ex art. 1385 comma secondo cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487829-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

Nell'ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di dette pretese, fare valere, anche in appello, i diritti di cui al comma secondo dell'art. 1385 cod. civ., perché tale modificazione della linea difensiva costituisce solo esercizio di una perdurante facoltà rispetto alla domanda di adempimento ed una istanza più ridotta rispetto alla azione di risoluzione e non introduce, quindi, una domanda nuova vietata dall'art. 445 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)