Sez. 2, Sentenza n. 26232 del 02/12/2005 (Rv. 586074 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte dalla parte non inadempiente - Successiva proposizione in appello della domanda di recesso "ex" art. 1385, secondo comma, cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Nell'ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che, dopo aver intimato la diffida ad adempiere, abbia agito per la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. non può, in sostituzione di dette pretese, chiedere in appello il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., risultando tale istanza preclusa dalla risoluzione del contratto già avvenuta di diritto con la proposizione della domanda di risoluzione, restando irrilevante la natura dichiarativa della sentenza che accerta la già avvenuta risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che l'adempiente ha tuttavia diritto di ottenere dall'altra parte la restituzione della somma conferita, configurabile non più quale liquidazione anticipata del danno, ma come somma indebitamente trattenuta dalla parte inadempiente, una volta venuta meno, con la risoluzione, la causa giustificativa della corresponsione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)