Sez. 2, Sentenza n. 1695 del 03/05/1975 (Rv. 375320 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI COMUNI DI EDIFICI CONFINANTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI COMUNI DI EDIFICI CONFINANTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La presunzione legale di comproprieta, stabilita dall'art 1117 cod civ per le parti comuni di un edificio diviso per piani, e applicabile, per analogia, anche alle parti comuni di due edifici limitrofi ed autonomi, appartenenti a proprietari diversi, ove si accerti la destinazione oggettiva e permanente delle stesse all'uso od al servizio di tali edifici. (V 1029/66, mass n 322060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)