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Sez. 2, Sentenza n. 17683 del 04/08/2006 (Rv. 592073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Opposizione di cui all'art. 404 primo comma cod. proc. civ. - Legittimazione - Terzi titolari di un diritto autonomo - Necessità - Successore a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Perfezionamento dell'acquisto successivamente alla definizione del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di acquisto "a non domino".
Stato
decisa il 2006-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

Qualora, nel corso del giudizio, sia trasferito il diritto controverso, la sentenza resa fra le parti spiega effetti, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., nei confronti del successore a titolo particolare a prescindere dall'efficacia del titolo in base al quale si sia attuata la successione. Pertanto, non è legittimato a proporre l'opposizione di terzo di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ. colui il quale, avendo nel corso del giudizio acquistato l'immobile "a non domino", è soggetto all'efficacia diretta della sentenza, essendo al riguardo irrilevante che l'acquisto si sia perfezionato - con il decorso del termine previsto dall'art. 1159 cod. civ. per l'usucapione - successivamente alla definizione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)