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Sez. 3, Sentenza n. 9868 del 10/10/1997 (Rv. 508732 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Legittimazione - Terzi titolari di un diritto autonomo - Sussistenza - Aventi causa ex art. 2909 cod. civ. e successori a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ. - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508732-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

Legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, comma primo cod. proc. civ. sono unicamente i titolari di un diritto autonomo, incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta. Non rientrano nel novero di tali legittimati né gli aventi causa, di cui è menzione nell'art. 2909 cod. civ., cioè coloro che subentrano alle parti, nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quali ha inciso la sentenza opposta, "post rem iudicatam" , ossia dopo la formazione del giudicato, né i soggetti succeduti, durante il processo, a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., i quali, identificandosi con l'effettivo titolare del diritto in contestazione, non assumono una posizione distinta e autonoma, bensì la stessa posizione del loro dante causa (nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma cod. proc. civ., avverso la sentenza di fratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza, la già convivente "more uxorio", con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione, per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale, prima dell'inizio del giudizio)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)