Sez. 3, Sentenza n. 11908 del 14/12/1990 (Rv. 470147 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE.*
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che può intervenire nel processo a norma dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., non può essere considerato terzo, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò può assumere la stessa posizione del suo dante causa, venendo a profittare di tutte le facoltà della parte e così come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, rimanendo, di conseguenza, esclusa la esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ.. (Conf 4904/88, mass n 459720).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)